Contratti editoriali

1
Proseguo qui la discussione sui contratti, spero di non sbagliare posizionamento.
Dunque, se non mi sono spiegato provo a esser più preciso, anche con me stesso.
La premessa è che nell'ordinamento giuridico italiano i contratti possono essere tipici, quando è la legge a disciplinare forma contenuto oggetto e atipici, quando invece ci pensano le parti. Alcune forme contrattuali, ad esempio, nascono atipiche e poi diventano tipiche perché vengono disciplinate espressamente.
Ora, io non ricordo se il contratto che tu qualifichi come editoriale sia tipico, e quindi disciplinato dalla legge, ma mettiamo di sì. E mettiamo che per questo contratto la legge preveda il pagamento di una percentuale per ogni copia venduta e via discorrendo. Allora, se il contratto è tipico e le parti nella loro autonomia contrattuale fanno espressamente riferimento a questo si devono tenere a quanto è già stato predisposto dalla legge. 
Ma le parti possono anche accordarsi non facendo riferimento al contratto tipico editoriale e stabilendo loro stesse il contenuto del contratto accordandosi ad esempio per l'acquisto di tot copie in cambio della stampa e della diffusione o qualsiasi altra cosa. Questo contratto sarebbe perfettamente valido e lecito come l'altro. Quindi non stabilire royalty (come tu le chiami) o altri compensi va bene purché vi sia uno scambio patrimoniale (io ti stampo le copie e tu le acquisti).
Ciò che un contratto non può fare è essere contro la legge. Classici esempi di scuola, il lavoro dei minori di quindici anni (con eccezioni nel mondo dello spettacolo) o lo sfruttamento della prostituzione. L'accordo tra le parti non può violare la legge. 
Anche un contratto aleatorio per una parte è valido. Infatti è lecito acquistare biglietti della lotteria, gratta e vinci e amenità varie, anzi lo stato ci lucra coll'alea. 
Ma anche l'articolo 1321 del codice civile che citavo è legge e stabilisce i requisiti generali (e minimi) del contratto. Deve esserci un accordo tra due o più parti, deve avere contenuto patrimoniale, ecc. Mi riferivo a questo quando discorrevamo nell'altra stanza. A mio avviso quel contratto viola questo requisito. Puoi stabilire per contratto un'alea (vinci le royalty) ma non puoi stabilire la vincita di un altro contratto, perchè nel primo mancherebbe il contenuto patrimoniale e probabilmente anche la causa, insomma violerebbe l'articolo 1321.  

Re: Contratti editoriali

2
Ciao @Gaetano Intile, immagino che la persona qui tirata in causa sia io.
Premetto che la sezione Agorà è sbagliata (prima lo era solo il topic), per cui sposterò l'argomento in quella apposita, ove è scritto in maniera abbastanza evidente che vengono trattate le questioni legali, contrattualistica inclusa.
Gaetano Intile wrote: Allora, se il contratto è tipico e le parti nella loro autonomia contrattuale fanno espressamente riferimento a questo si devono tenere a quanto è già stato predisposto dalla legge. 
Da quanto scrivi, evinco che tu non conosca esattamente il contatto di edizione, né la legge specifica che lo disciplina: L. n. 633/1941 e successivi aggiornamenti.

La Legge sul Diritto d'Autore, in una delle sue sezioni, regolamenta proprio questo contratto che, come tale, è un contratto tipico.
Le parti, quindi, sono tenute a rispettare quanto sancito dalla legge, almeno nelle clausole espressamente previste e in quegli elementi la cui presenza o assenza determina la regolarità/irregolarità o addirittura la nullità del contratto. Altre clausole possono essere lasciate alla discrezionalità delle parti.
La L.d.A afferma: "l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, l’opera dell’ingegno per conto e a spese dell’editore stesso” (articolo 118, Legge sul diritto d’autore).
In questo contratto, l'autore non "vende" la paternità dell'opera (che è inalienabile) all'editore, ma cede i diritti patrimoniali su essa. Poiché l'autore è il titolare dell'opera, l'editore è tenuto a riconoscergli una percentuale (royalty) sulle vendite.
Tuttavia, salvo diverso accordo tra le parti, non sono inclusi i diritti secondari o "connessi" (di adattamento cinematografico, in altre lingue, ad altri media, ecc...), infatti questi sono generalmente regolati da clausole specifiche, che prevedono delle royalties a parte. In assenza, tali diritti restano in capo all'autore.
In sostanza, la così detta "causa del contratto" è la diffusione al pubblico (pubblicazione) degli esemplari dell’opera stampata (copie del volume edito) tout court. Ciò deve avvenire, sempre per la Legge specifica sul Diritto d'Autore, a spese e per conto dell’editore, che si assumerà, pertanto, i rischi imprenditoriali della pubblicazione dell’opera. 
Le altre tipologie di contratto, in cui è l’autore a sobbarcarsi i rischi e i costi della pubblicazione e della diffusione dell’opera stampata, non sono in sé nulle (questo non rientra tra le cause di nullità) ma diventano in automatico altro (per il principio di conservazione del contratto, come ben saprai). Non saranno più qualificabili come contratti di edizione, quindi, ma assimilabili a quello di appalto.
Gaetano Intile wrote: A mio avviso quel contratto viola questo requisito. Puoi stabilire per contratto un'alea (vinci le royalty) ma non puoi stabilire la vincita di un altro contratto, perchè nel primo mancherebbe il contenuto patrimoniale e probabilmente anche la causa
Continuo a non capire di quale contratto tu stia parlando. Nell'altro topic si parlava di un concorso e quindi di un bando.

Il concorso metteva in palio le royalties, che per diritto (cioè in base alla Legge sul Diritto d'Autore, come appena detto) spettano all'autore titolare dell'opera, in seguito a regolare contratto.
Il bando, quindi, non può mettere in palio qualcosa che all'autore spetterebbe già per legge. E soprattutto, le royalties sono consequenziali alla cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera, regolato da contratto.
Il bando, in ogni caso, non è un contratto, ma è un atto (per taluni un'offerta al pubblico) "volto a dare inizio e a regolare la fase procedimentale diretta alla stipula di un contratto"; in questo caso quello di edizione.
Il bando può quindi mettere in palio solo la possibilità di pubblicare l'opera con un editore (che indice il concorso, o che collabora con l'ente che lo indice), ma poi la pubblicazione sarà regolata da apposito contratto.
Spero, con ciò, di aver spiegato quanto intendevamo (insieme ad altri moderatori e utenti).

Return to “Sportello assistenza”