Contratti editoriali
Posted: Thu Feb 20, 2025 4:57 pm
Proseguo qui la discussione sui contratti, spero di non sbagliare posizionamento.
Dunque, se non mi sono spiegato provo a esser più preciso, anche con me stesso.
La premessa è che nell'ordinamento giuridico italiano i contratti possono essere tipici, quando è la legge a disciplinare forma contenuto oggetto e atipici, quando invece ci pensano le parti. Alcune forme contrattuali, ad esempio, nascono atipiche e poi diventano tipiche perché vengono disciplinate espressamente.
Ora, io non ricordo se il contratto che tu qualifichi come editoriale sia tipico, e quindi disciplinato dalla legge, ma mettiamo di sì. E mettiamo che per questo contratto la legge preveda il pagamento di una percentuale per ogni copia venduta e via discorrendo. Allora, se il contratto è tipico e le parti nella loro autonomia contrattuale fanno espressamente riferimento a questo si devono tenere a quanto è già stato predisposto dalla legge.
Ma le parti possono anche accordarsi non facendo riferimento al contratto tipico editoriale e stabilendo loro stesse il contenuto del contratto accordandosi ad esempio per l'acquisto di tot copie in cambio della stampa e della diffusione o qualsiasi altra cosa. Questo contratto sarebbe perfettamente valido e lecito come l'altro. Quindi non stabilire royalty (come tu le chiami) o altri compensi va bene purché vi sia uno scambio patrimoniale (io ti stampo le copie e tu le acquisti).
Ciò che un contratto non può fare è essere contro la legge. Classici esempi di scuola, il lavoro dei minori di quindici anni (con eccezioni nel mondo dello spettacolo) o lo sfruttamento della prostituzione. L'accordo tra le parti non può violare la legge.
Anche un contratto aleatorio per una parte è valido. Infatti è lecito acquistare biglietti della lotteria, gratta e vinci e amenità varie, anzi lo stato ci lucra coll'alea.
Ma anche l'articolo 1321 del codice civile che citavo è legge e stabilisce i requisiti generali (e minimi) del contratto. Deve esserci un accordo tra due o più parti, deve avere contenuto patrimoniale, ecc. Mi riferivo a questo quando discorrevamo nell'altra stanza. A mio avviso quel contratto viola questo requisito. Puoi stabilire per contratto un'alea (vinci le royalty) ma non puoi stabilire la vincita di un altro contratto, perchè nel primo mancherebbe il contenuto patrimoniale e probabilmente anche la causa, insomma violerebbe l'articolo 1321.
Dunque, se non mi sono spiegato provo a esser più preciso, anche con me stesso.
La premessa è che nell'ordinamento giuridico italiano i contratti possono essere tipici, quando è la legge a disciplinare forma contenuto oggetto e atipici, quando invece ci pensano le parti. Alcune forme contrattuali, ad esempio, nascono atipiche e poi diventano tipiche perché vengono disciplinate espressamente.
Ora, io non ricordo se il contratto che tu qualifichi come editoriale sia tipico, e quindi disciplinato dalla legge, ma mettiamo di sì. E mettiamo che per questo contratto la legge preveda il pagamento di una percentuale per ogni copia venduta e via discorrendo. Allora, se il contratto è tipico e le parti nella loro autonomia contrattuale fanno espressamente riferimento a questo si devono tenere a quanto è già stato predisposto dalla legge.
Ma le parti possono anche accordarsi non facendo riferimento al contratto tipico editoriale e stabilendo loro stesse il contenuto del contratto accordandosi ad esempio per l'acquisto di tot copie in cambio della stampa e della diffusione o qualsiasi altra cosa. Questo contratto sarebbe perfettamente valido e lecito come l'altro. Quindi non stabilire royalty (come tu le chiami) o altri compensi va bene purché vi sia uno scambio patrimoniale (io ti stampo le copie e tu le acquisti).
Ciò che un contratto non può fare è essere contro la legge. Classici esempi di scuola, il lavoro dei minori di quindici anni (con eccezioni nel mondo dello spettacolo) o lo sfruttamento della prostituzione. L'accordo tra le parti non può violare la legge.
Anche un contratto aleatorio per una parte è valido. Infatti è lecito acquistare biglietti della lotteria, gratta e vinci e amenità varie, anzi lo stato ci lucra coll'alea.
Ma anche l'articolo 1321 del codice civile che citavo è legge e stabilisce i requisiti generali (e minimi) del contratto. Deve esserci un accordo tra due o più parti, deve avere contenuto patrimoniale, ecc. Mi riferivo a questo quando discorrevamo nell'altra stanza. A mio avviso quel contratto viola questo requisito. Puoi stabilire per contratto un'alea (vinci le royalty) ma non puoi stabilire la vincita di un altro contratto, perchè nel primo mancherebbe il contenuto patrimoniale e probabilmente anche la causa, insomma violerebbe l'articolo 1321.