Fac-simile contratto editoriale

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Riportiamo qui a titolo di esempio utile, per tutti coloro che si stanno approcciando al mondo dell'editoria o ne fanno già parte ma avanzano ancora qualche dubbio in materia contrattuale, un fac-simile di contratto editoriale standard, affinché possa fungere da riferimento e da confronto con quello ricevuto.

Il contratto contiene le clausole principali e più diffuse, con un commento (sotto spoiler) per quelle che spesso sono oggetto di dubbi e domande.
Ricordiamo, per maggior precisione, che il contratto di edizione è flessibile e modificabile, negoziabile da ambo le parti, oltre che personalizzabile dalle case editrici, che spesso escludono alcune clausole di rilevanza minore e ne sintetizzano altre, inserendo rimandi agli articoli specifici della Legge sul diritto d'autore (L.d.A.).

Quello che vi proproniamo è il più completo possibile, ma non potrà né dovrà essere usato come elemento o parametro per etichettare a livello qualitativo qualsivoglia editore!
Vi invitiamo, quindi, qualora ne aveste bisogno, a scrivere nella sezione consulenza per chiarire ulterori dubbi su aspetti qui non contemplati, o chiedere chiarimenti. Lì potrete anche citare parti del vostro contratto (attenzione: parti di contratto, non il contratto completo!) a patto che non contengano tag, nomi, o riferimenti alla CE che lo ha stilato.
Eventuali osservazioni specifiche sul contratto di una determinata Casa Editrice andranno riportate nella discussione relativa alla medesima, se presente sul forum, o potranno essere espresse mediante MP.

CONTRATTO DI EDIZIONE
Tra

..............nato/a a .................il.....................C.F.............................residente in.....................alla Via........................N..........(di seguito denominato l'Autore)

E

………………….. con sede in…………………… C.F. ……………………., in persona del suo legale rappresentante.......................(di seguito denominato Editore)


Premesso:
- che l’Autore garantisce di essere autore nonché unico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera, dal titolo provvisorio “........” (di seguito indicata come “Opera”), di averne la liberà disponibilità e di avere inoltre le facoltà e la capacità necessarie a stipulare il presente contratto,
Obbligo dell'autore è infatti quello di garantire l'originalità dell'opera e il pacifico godimento dei diritti concessi all'editore.

- che l’Autore intende far pubblicare per le stampe l’Opera e che quindi s’impegna con l’Editore a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende cedere con il presente contratto, per tutta la durata del medesimo,


- che inoltre l’Autore s’impegna a prestare la propria assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati da terzi e a manlevare l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi, tenendolo inoltre indenne da danni e spese connessi con la pubblicazione dell’Opera,
questo perché se un terzo rivendica e dimostra il plagio di una propria opera, l'editore sarà tenuto a ritirare dal commercio quella che ha pubblicato, il che comporta per lui un danno, sia in termini di copie stampate e rimaste invendute, sia di costi sopportati in seguito all’azione di ritiro. In tal caso potrà quindi rivalersi nei confronti dell'autore che ha agito in malafede.

- che l’Editore intende acquistare dall’autore, che è disponibile a vendere in esclusiva, il complesso dei diritti d’Autore necessari per la stampa e la divulgazione dell’Opera,
L'esclusiva è intensa in merito a quella determinata opera. Cioè l’autore non potrà cedere la stessa a più editori in contemporanea; tale obbligo dell’autore, inoltre, decade alla cessazione del contratto e i suoi diritti sono immediatamente disponibili, per cui sono da ritenersi vessatorie quelle clausole che impongano all’autore di non riproporre la stessa opera ad altri se non decorso un certo periodo di tempo dalla cessazione del contratto.

- che l’Editore s’impegna a pubblicare e porre in vendita l’Opera indicando nelle forme d’uso il nome dell’Autore,


- che l’Editore s’impegna a riprodurre l’Opera in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale
Un ruolo importante ha, in questo caso, il visto “si stampi”, che l'autore è chiamato ad apporre sulle bozze corrette, riconsegnate poi all'editore. Ciò in conformità all'art. 126 della L.d.A., e all'art. 20 della L.d.A., i quali rendono illecite le modifiche che ledano la reputazione o l'onore dell'autore. Sebbene, infatti, il diritto dell’autore a dare il consenso alla modifica delle sue opere sia inalienabile ma non indisponibile ed egli vi possa rinunciare sottoscrivendo una specifica clausola, il caso indicato all’articolo 20 consente ugualmente una deroga.

- che in caso di violazione dei diritti sull’Opera da parte di terzi l’Editore s’impegna a prestare la propria assistenza all’Autore perché tali violazioni siano fatte cessare e siano risarciti i danni già verificatisi,

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come le pattuizioni che seguono, e ciascuna di esse costituisce presupposto essenziale, determinante per l’interpretazione della volontà delle parti come di seguito manifestata e le parti si obbligano al loro rispetto. Ai fini dell’interpretazione della volontà negoziale espressa nella presente scrittura non potranno essere utilizzate precedenti proposte o quanto ha formato oggetto di trattativa per addivenire alla conclusione di quest’atto. Le modifiche al presente atto potranno essere apportate solo con altro atto sottoscritto dalle parti.


2) L’Autore, agendo per sé, suoi eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, cede in via esclusiva all’Editore, che accetta, il complesso dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per le stampe in volume, per qualsiasi tipo di edizione e di messa in commercio, diretta o indiretta, dei volumi dell’opera in lingua italiana senza limitazione spaziale alcuna. In particolare, la cessione comprende anche la facoltà dell’Editore di pubblicare edizioni economiche, tascabili, a puntate o a dispense.
A questa parte finale aggiungeremo dettagli in seguito, insieme alle clausole relative ai compensi spettanti.

3) Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La cessione dei diritti elencati all’art. 1 ha la durata di … anni, decorrenti dalla data di firma del presente contratto. Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a …

L’Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente, comunicandolo preventivamente e per iscritto con raccomandata A/R all’Autore.
La legge non stabilisce un minimo di anni, attualmente la media nei contratti di edizione va da 2 a 5 per un piccolo editore (benché 5 sia considerato da molti un tempo più congruo), 10 per un editore medio-grande; tuttavia, la L.d.A stabilisce che i diritti di sfruttamento economico dell’opera possano essere ceduti per un massimo di 20 anni. I contratti per una durata superiore, o a vita, sono nulli. Così com’è illegittima la clausola che rinnovi tacitamente la durata oltre il tempo massimo stabilito per legge. Il contratto di edizione "a termine" sprovvisto di termini di durata e numero minimo di copie è da considerarsi nullo (vedere parte finale su risoluzione, rescissione e nullità del contratto). Il contratto di edizione "a edizione" sprovvisto di una durata e del numero minimo di copie, s'intende in automatico per una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

4) All’Editore spetta la determinazione e la modifica del prezzo di copertina, salvo il rispetto del disposto dell’art. 131 della L.22.04.1941, n. 663 (approvazione dell’Autore, che potrà opporsi a un prezzo di copertina inadeguato al punto tale da essere lesivo della sua opera; delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all’Autore anche in sede di rendiconto annuale), la scelta del tipo di copertina, carta, caratteri, impaginazione e simili. Il titolo potrà essere modificato solo previo consenso dei contraenti.


5) L’Autore si impegna alla consegna della prima bozza dell'Opera in oggetto entro il ... (data). L’Editore si riserva la facoltà di apportare modifiche all’opera definitiva, che dovranno però essere concordate con l’Autore, senza il cui consenso le modifiche stesse non potranno avere effetto.


6) Prima della consegna della copia definitiva dell’Opera, l’Editore s’impegna in un lavoro di editing della stessa. L’Autore verrà contattato dall’Editor, il quale gli sottoporrà gli interventi di modifica che riterrà opportuni, l’Autore s’impegna ad applicare al testo le modifiche concordate tra lui e Editor. L’Autore s’impegna a consegnare copia definitiva del dattiloscritto su supporto digitale, secondo le indicazioni ricevute dall’Editore e secondo i tempi dell’Autore, completo, corretto e pronto per la stampa, entro … (data)

Per tale servizio ogni onere resta a carico dell’Editore, fermo restando quanto previsto di seguito sul rispetto dei tempi da parte dell’Autore.

Qualora l’Autore non consegnasse il dattiloscritto entro i termini fissati, l’Editore ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto con dichiarazione, inviata a mezzo raccomandata A/R, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa; in questo caso l’Editore ha il diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate all’Autore come anticipo, salvo il riconoscimento dei danni.
Non sono da ritenersi valide, in tal senso, clausole che obblighino l’autore al pagamento di somme eccessivamente onerose e non corrispondenti a un danno materiale effettivo, quantificabile e dimostrabile. Tali eventuali clausole sono da considerarsi vessatorie, quindi illegittime.
Sono definite vessatorie quelle clausole svantaggiose per chi ne subisce gli effetti, per tanto necessitano di una sottoscrizione autonoma al fine di consentire allo stipulante di porvi particolare attenzione e consenso, in assenza del quale sono da ritenersi nulle (art- 1418 ss. c.c.). Le clausole vessatorie non inficiano il contratto in sé, inoltre stiamo parlando di una bozza contrattuale, quindi ancora negoziabile, per cui quando notate la presenza di una clausola vessatoria è vostro interesse chiedere di rimuoverla o modificarla in maniera equa per entrambe le parti.

6 bis) L’Autore ha diritto, a sua richiesta, a una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire con il visto “si stampi” entro … giorni dalla ricezione dell’Opera da parte dell’Editore. Se l’Autore ometterà di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini sopra indicati, l’Editore potrà pubblicare l’Opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’Autore e accettata dall’Editore, dovendosi in tal caso ritenere sufficienti l’ordinaria revisione e la normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.


7) L’Autore autorizza l’Editore a pubblicare e distribuire al pubblico a scopo promozionale versioni parziali dell’opera, sia in forma cartacea sia elettronica. Potrà inoltre mettere a disposizione a titolo gratuito copie dell’Opera per i medesimi motivi, l’Autore non percepirà alcun diritto per tali copie diffuse.
In questo caso specifico si parla di opere concesse dall’editore per recensioni di vario tipo (giornali, tv, radio, Internet, eccetera), quindi è consentita anche la messa a “disposizione” dell’intera opera, solo ed esclusivamente a tale scopo; non è consentita, invece, una generica messa in “distribuzione” gratuita dell’opera, poiché ciò sarebbe pregiudizievole per i diritti economici dell’autore (royalties). Eventuali clausole di questo genere sono impugnabili e possono essere fatte rimuovere.
Nel primo caso, inoltre, è possibile stabilire con un accordo inserito nel contratto (come clausola) il numero massimo di copie messe a disposizione a titolo gratuito. In tal caso la formula sarà: “Sulle copie date gratuitamente e/o come saggio campione gratuito allo scopo di facilitare la diffusione dell’opera non sarà corrisposto all’Autore nessun compenso (nel limite massimo di … esemplari)”.
Più in generale: le copie omaggio non possono superare il 2% dell’intera tiratura, mentre le copie di scarto vengono convenzionalmente fissate nella misura del 3%, sempre della tiratura complessiva.

8) L’Editore s’impegna a distribuire l’Opera in tutto il territorio in cui è presente la sua distribuzione, senza limitazione alcuna, fatti salvi tempi e modi stabiliti negli accordi e contratti con i distributori.


9) L’Editore s’impegna a pubblicare l’Opera entro il termine di … mesi dalla data della firma del presente contratto*, il termine potrà però essere prolungato in considerazione di ritardi derivati da forza maggiore, che l’editore è tenuto a documentare all’autore (in mancanza di tale documentazione l'editore sarà considerato inadempiente), o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell’Autore, facendo preventivo avviso all’Autore per mezzo di raccomandata A/R. In caso di ritardo della pubblicazione per motivi imputabili esclusivamente all’Editore, l’Autore avrà facoltà di risolvere il contratto e lo comunicherà all’Editore previa raccomandata A/R. Resta inteso che in questo caso l’eventuale anticipo previsto dal presente contratto verrà interamente corrisposto all’Autore anche in caso di cancellazione della pubblicazione dell’Opera.
*Da articolo 127 della L.d.A: “La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell'opera”, anche se correnti di pensiero diverse consigliano che la decorrenza dei termini avvenga dalla firma del contratto e fissano il termine massimo a 12 mesi. Inoltre (sempre dal medesimo aticolo): “In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso. È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito".

10) L’Editore s’impegna a prestare la propria azione nell'attività di promozione dell’Opera, attraverso un lavoro di capillare diffusione alla stampa cartacea, televisiva e radiofonica. In particolare, l’Editore s’impegna a produrre e diramare comunicati stampa e press-kit relativi all’Opera a tutte le redazioni compatibili con il genere dell’Opera, sfruttando le piene potenzialità del proprio Ufficio Stampa*, prima e dopo l’uscita dell’Opera. Se l’Autore lo desidera, potrà essere coinvolto interfacciandosi con l’Ufficio Stampa* e fornendo contatti, consigli e suggerimenti. L’Editore s’impegna a svolgere azioni pubblicitarie e promozionali anche tramite l’invio di copie “omaggio-stampa”, che saranno quindi prive di spettanza per l’Autore e i cui costi di produzione e spedizione saranno totalmente a carico dell’Editore. L’Editore ha facoltà di pubblicizzare, promuovere e distribuire l’Opera come riterrà più opportuno, tenendo sempre informato l’Autore di qualsivoglia iniziativa promozionale. Spetta all’Editore la scelta di quali canali distributivi privilegiare per l’Opera. L’Autore potrà porre il veto su iniziative promozionali o pubblicitarie che non siano di suo gradimento. L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all’Autore, brani dell’Opera, ritenuti opportuni nell’interesse della promozione e della diffusione dell’Opera stessa. L’Editore provvederà al Deposito Legale del libro come previsto dalla Legge, inviando copie presso le biblioteche apposite.
*La parte relativa al pieno utilizzo delle potenzialita dell'Ufficio Stampa è valevole, ovviamente, per quegli editori che ne abbiano uno (talvolta le piccole e più spesso le micro CE ne sono sfornite).
È necessario porre attenzione a eventuali clausole che impegnino esclusivamente l’autore alla promozione del libro. Benché sia interesse di quest’ultimo promuovere e vendere l’Opera, la promozione è generalmente a carico dell’editore; nulla toglie che l’autore possa e debba impegnarsi in collaborazione con l’Editore nel pubblicizzare la sua Opera, purché ciò non comporti per lui un onere eccessivo. Potrà quindi scegliere di prendere iniziative e organizzare attività promozionali, così come potrà liberamente scegliere se e a quali eventi organizzati dall’editore partecipare.
Sono considerate vessatorie quelle clausole che stabiliscano un obbligo dell’Autore a partecipare alle spese promozionali, o a iniziative pena il pagamento di penali.

11) A titolo di compenso l’Editore corrisponderà all’Autore dell’Opera la somma di … euro, al lordo della ritenuta d’acconto, dietro presentazione di regolare documento fiscale, che verrà versata entro … giorni dalla firma del presente accordo.
Si tratta degli anticipi sulle royalties, che non sempre sono previsti (in genere nella micro editoria) e il cui ammontare varia da casa editrice a casa editrice (piccola, media, o grande) o in relazione al “potere contrattuale” dell’autore (se esordiente o autore noto).
12) L’Editore s’impegna a pagare all’Autore dell’opera il compenso in percentuale nella misura del:

…% sul prezzo di copertina defiscalizzato di ogni copia venduta fino alla… (n. specifico indicato)

…% a partire dalla … copia venduta fino alla …;

… % dalla … copia venduta in poi

…% sul prezzo di copertina (sempre defiscalizzato) delle versioni elettroniche.
La percentuale generalmente è variabile e giunge fino a un massimo del 10% (la media attuale va dal 7 al 10) riconosciuto da un piccolo editore a un esordiente, a percentuali più alte riconosciute da medi e grossi editori.

In sede di rendiconto annuale, l’Editore è obbligato a giustificare all’Autore il numero di copie date in omaggio, quelle di scarto e/o quelle macerate.

Per eventuali edizioni economiche o tascabili l’Editore corrisponderà all’Autore le seguenti percentuali calcolate sul prezzo di copertina al lordo dell’IVA sulle copie effettivamente vendute:


… % sulle prime … copie

… sulle copie da … a …

… sulle copie da … a …

… sulle copie da … in poi


13) L’Editore s’impegna a inviare all’Autore un rendiconto annuale delle vendite al … (data specificata), una volta trascorsi i primi 12 mesi di commercializzazione dell’opera e il pagamento delle rispettive spettanze entro il … (data) successivo.

In caso di mancato invio dei rendiconti entro i termini stabiliti da questo accordo, o di ritardo sui pagamenti da parte dell’Editore, l'Autore ha facoltà di rescindere il contratto e lo comunicherà all’Editore previa raccomandata A/R.

L’Editore è tenuto a inviare all’Autore copia dei rendiconti anche nell'eventualità in cui il saldo risulti negativo.

I compensi spettanti all’Autore sulla base del presente contratto (compresi gli anticipi) sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale, quali corrispettivi di cessione di diritto d’autore.
Talvolta, questa clausola prevede anche che: "nel caso in cui si verifichino ritardi di pagamento da parte dell’Editore, quest'ultimo è tenuto a pagare una penale pari a ..., che scatta allo scadere dei 30 (trenta) giorni dall'invio del rendiconto all’Autore e si accumula per ogni mese di ritardo del suddetto pagamento".
Essendo l’editore tenuto sempre alla rendicontazione (anche quando il saldo è negativo), è necessario porre attenzione e rinegoziare quelle clausole che condizionino la ricezione del resoconto e/o il pagamento dei corrispettivi al raggiungimento di una determinata somma.
I diritti d’autore non sono assoggettabili a IVA, ma solo a ritenuta d’acconto del 20%, il cui imponibile, però, varia a seconda dell’età dell’autore (fino ai 35 anni, oltre i 35 anni). Solitamente è l’editore a versare le ritenute a nome e per conto dell’autore, rilasciandogli poi il Certificato Unico (CU ex CUD).
I rendiconti dovranno essere predisposti in maniera tale che l'autore possa conoscere, per ciascuna edizione:

il numero delle copie effettivamente stampate e ristampate nel periodo;

il numero di copie giacenti;

il numero delle copie vendute nel periodo;

il numero di copie distribuite gratuitamente (nei limiti degli accordi contrattuali);

il numero di copie inviate al macero;

il prezzo di vendita dei volumi

la misura percentuale di spettanza dell'autore sul prezzo di copertina;

l'ammontare dei proventi maturati.

Di solito il rendiconto viene accompagnato da un ulteriore calcolo in cui viene considerata anche la ritenuta d'acconto.
14) A pubblicazione avvenuta, l’Autore riceverà gratuitamente dall’Editore n. … copie della prima edizione dell’Opera, n. … copie delle edizioni successive e n. … copie delle ristampe.

L’Autore potrà inoltre usufruire dello sconto librario del …% sulle copie che intendesse eventualmente acquistare a uso non commerciale e indipendentemente dal numero di copie acquistate. Al momento dell’uscita dell’Opera, l’Editore comunicherà all’Autore il numero delle copie stampate nella prima edizione e il numero delle copie previste come omaggio.
Il numero di copie omaggio varia a seconda delle possibilità dell’editore; lo sconto per l’autore, generalmente, non è inferiore al 30% e può arrivare fino al 50%.

15) In caso di nuove edizioni dell’Opera, l’Editore avviserà, tramite raccomandata A/R, l’Autore 3 mesi prima di procedere a una nuova edizione, per permettergli di apporre eventuali modifiche. L’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o no valersi della facoltà di apportare modifiche all’Opera ai sensi dell’art. 129 della legge 633/1941. La pubblicazione dell’Opera in edizione economica o tascabile potrà avvenire non prima di 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della prima edizione.

Inoltre l’Autore s’impegna a prendere in considerazione eventuali richieste di modifica o aggiunte suggerite dall’Editore per le edizioni successive e, in caso decida di accogliere i suggerimenti dell'Editore, s’impegna ad apportare le modifiche senza diritto per tali aggiornamenti ad altro compenso oltre a quello fissato agli artt. 11 e 12, a meno che l’aggiornamento richiesto dall’Editore non sia tale (superiore al 5% della stesura) da richiedere un ulteriore eventuale e congruo compenso aggiuntivo da concordarsi e da corrispondere all'Autore.

Al momento dell’uscita di edizioni successive alla prima, l’Editore comunicherà all’Autore il numero di copie stampate per ciascuna edizione e il numero delle copie previste come omaggio.

Qualora l’Editore dichiarasse di non voler procedere a una nuova edizione o ristampa, l’Autore potrà, previa comunicazione con raccomandata A/R all’Editore, recedere dal presente contratto e rientrare nella piena e totale disponibilità dell’Opera, senza diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
Il limite temporale minimo stabilito per la riedizione dell’opera in formato economico, serve per tutelare l’autore dal pagamento di royalties più basse con tempi prematuri.
La possibilità di recesso da parte dell'autore, senza aver nulla a che pretendere dall'Editore, fa salvi i diritti maturati fino a quel momento se non ancora liquidati.

16) L’Editore avrà i diritti esclusivi qui sotto elencati nei riguardi dei quali egli soltanto potrà concludere i necessari accordi. L’Editore s’impegna a pagare all’Autore le seguenti percentuali sui ricavi netti percepiti dall’Editore per le licenze concesse a terzi e riguardanti:

- i diritti cinematografici, teatrali, per l’esecuzione via radio e/o televisiva, per le riproduzioni sonore e discografiche, magnetiche e in genere per ogni applicazione dell’elettronica alla didattica e all’intrattenimento: …%

- i diritti di traduzione dell’opera in lingua straniera: …%

- i diritti di edizione all’estero (cioè ad altro editore appartenente a Paese diverso dall’Italia): …%

- i diritti di edizione ad altro editore in Italia: …%

- i diritti sul merchandising: …%

- i diritti sul mass-market: …%

- i diritti book club: …%

- i diritti second serial …%

- i diritti elettronici e web: …%
I diritti considerati in questa clausola rappresentano una prassi contrattuale ben radicata. In ogni caso è necessario che essi vengano negoziati e inseriti nel contratto. In mancanza, l'editore non avrà diritto di esercitare questi diritti e soprattutto non potrà cederli ad altri.
L’Autore non può rinunciare del tutto a questi diritti (cederli senza nulla a pretendere), una clausola in tal senso è da ritenersi vessatoria.
I diritti connessi (cioè tuti quelli su elencati) sono disgiunti tra loro, per cui possono essere anche negoziati e/o esclusi dal contratto singolarmente.
La percentuale di tali diritti è in genere il 50% per ogni voce e vale sia per micro e piccoli sia per i grossi editori.
In relazione al diritto di traduzione dell’opera, essa è sempre a carico dell’editore. Sono da considerarsi vessatorie clausole che impongano all’autore stesso di provvedere a sue spese a una traduzione, o che facciano ricadere su di esso le spese di traduzione sostenute su decisione dell’editore.
17) Qualora trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione l’Editore giudichi l’opera difficilmente smerciabile potrà venderla sottoprezzo. In questo caso, all’Autore verranno corrisposte sul ricavo effettivo della vendita e non sul prezzo di copertina le percentuali spettanti ai sensi dell’articolo 9 (L.d.A.).

18) In caso d’incendio, inondazioni, allagamento o in ogni causa accidentale o di forza maggiore che causasse il deterioramento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l’Editore non sarà ritenuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite, e quindi egli non dovrà all’Autore alcun diritto né alcuna indennità relativa a tali copie.

19) Dopo la scadenza del contratto, e anche in caso di sua anticipata risoluzione, l’Editore avrà la facoltà di continuare a vendere l’Opera per 12 mesi (corrispondendo all’Autore il compenso nella misura convenuta). Qualora il contratto dovesse risolversi anticipatamente per cause imputabili esclusivamente all’Editore, questo perderà la facoltà di continuare a vendere l’Opera a partire dalla data di risoluzione anticipata.
In assenza di tale clausola, tuttavia, l'editore sarà tenuto a ritirare immediatamente l'opera dal commercio (fatte salve le tempistiche del distributore) o dagli store on-line.
20) Ove l’andamento delle vendite dell’Opera fosse tale da far ritenere all’Editore che le giacenze di magazzino eccedano il normale fabbisogno delle librerie, l’Editore potrà procedere all’invio al macero solo previa comunicazione all’Autore, che può scegliere di acquistare le copie a prezzo di macero, e cioè con uno sconto dell'80% sul prezzo di copertina. Prima di procedere alla pubblicazione di una nuova edizione dell’Opera, l’Editore potrà ritirare dal commercio la precedente edizione sempre previo avviso all’Autore tramite raccomandata A/R e inviarla al macero senza che ciò comporti l’estinzione del contratto ai sensi degli artt. 133 e 134 della legge 633/1941.

Dell’avvenuto macero ai termini della clausola precedente verrà data comunicazione all’Autore nel relativo rendiconto annuale, allegando copia del documento che attesti il via al macero, indicante il numero delle copie distrutte. Nessun compenso è dovuto all’Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente articolo.
Questa clausola e la successiva (n.21) non sempre sono riportate nei contratti. All’occorrenza, però, si applica quanto contemplato dalla legge L.d.A. (cioè quanto qui riportato).
21) Qualora, trascorsi due anni dalla prima edizione l’Editore giudicasse l’Opera difficilmente commerciabile, egli potrà:

a) vendere gli esemplari al pubblico a prezzo di rimanenza, cioè con lo sconto del 70% e più sul prezzo di copertina; in questo caso all’Autore verrà corrisposta, sul ricavo effettivo della vendita, la percentuale spettante relativa al tipo di edizione venduta;

b) mandare gli esemplari al macero dopo aver chiesto all’Autore, mediante raccomandata A/R, di acquistarli a prezzo di macero e cioè con uno sconto dell'80% sul prezzo di copertina. L’Editore avrà diritto di provvedervi in caso di mancata risposta al riguardo da parte dell’Autore entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso nulla è dovuto all’Autore.

Nel caso in cui, dopo vendita sottoprezzo e/o invio al macero, l’Editore e l’Autore non procedano a una nuova soluzione editoriale, il contratto s’intende risolto e l’Autore ritorna nel pieno godimento dei suoi diritti.


22) Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se fatta in forma scritta.

23) In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi motivo esso avvenga, le cessioni a terzi di diritti secondari conservano piena efficacia.

24) Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il foro di ...

25) L’Autore, con il presente contratto, autorizza l’Editore al trattamento dei dati personali in base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, nonché autorizza esplicitamente l’Editore all’utilizzo dei propri dati e della propria immagine al supporto di operazioni di propaganda e diffusione dell’opera.



Osservazioni sulla Clausola di Prelazione e su Risoluzione e Nullità del contratto
Prelazione e Opzione
Il diritto di prelazione è una clausola lecita e prevede che l’editore abbia la priorità nella pubblicazione delle opere future dell’autore per la durata del contratto di edizione (in ogni caso non è possibile protrarre tale diritto oltre i 10 anni, in base al comma 1 n. 2 dell'art. 120), solo qualora equipari la propria proposta di pubblicazione alla migliore pervenuta all'autore da altro editore. È tuttavia sconsigliabile accettarla ed è consigliabile negoziare quando si tratta di editori ancora "giovani" o poco conosciuti.

È ugualmente lecita ma sconsigliabile, invece (anche in tal caso specie se l’editore è "giovane" o poco conosciuto), la clausola che preveda il diritto di opzione (cioè di pubblicazione in esclusiva) dell’editore sulle opere future dell’autore.

Risoluzione
La legge stabilisce anche le cause di risoluzione naturale del contratto di edizione, tra le quali figurano:

- il decorso del termine contrattuale,

- la morte dell'autore prima che l'opera sia compiuta (salva l'applicazione dell'art. 121 legge sul diritto d'autore),

- il ritiro dell'opera dal commercio,

- l'impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l'opera (art. 134 legge sul diritto d'autore)

Il contratto può però prevedere delle clausole risolutive espresse (alcune delle quali sono state riportate tra quelle qui elencate) o rescissorie, che portino alla risoluzione anticipata del contratto o alla rescissione per casi espressamente indicati e concordati tra le parti.

Diversamente è sempre possibile risolvere il contratto per inadempimento di una delle parti (art. 1456 Codice Civile), quando l’Autore o l’Editore non ottemperino agli obblighi previsti, o per sopraggiunta impossibilità ad adempiere di una delle parti.

Nullità

Un’ultima possibilità contemplata dalla L.d.A, prevede infine come rimedio la nullità dell’accordo contrattuale per:

- Durata superiore a quella contemplata dalla legge (20 anni)

- mancata indicazione, in un contratto di edizione “a termine”, del numero minimo di esemplari per ogni edizione, prescritto dall’articolo 122 comma 5 della L.d.A.
Bloccato

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